Art. 4.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali

 

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sono commisurati alla retribuzione imponibile.
      2. Ai fini previdenziali, al personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime previdenziale retributivo. Per gli ultimi dieci anni del salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori all'anno 2005, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2005.